Alcuni bando che prevendono contributi a fondo perduto sono destinati specificatamente ad una categoria di aziende definite “impresa artigiana”.
La definizione dei requisiti di questa categoria di aziende è specificata direttamente nel bando o in alternativa fa riferimento all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. Per verificare questa iscrizione è sufficiente vedere la visura della camera di commercio.
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA
L’impresa è considerata artigiana, quando al suo interno vengono svolte attività di produzione di beni, anche semilavorati, oppure prestazioni di servizi, con un limite relativo alle dimensioni ed alla forma giuridica.
L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa.
NUMERO MASSIMO ADDETTI
- impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
- impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
- autotrasportatori: 8 dipendenti
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
- Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa.
L’impresa artigiana perde i requisiti previsti dalla Legge se supera il limite dimensionale per più di 3 mesi nell’anno solare, oppure, con effetto immediato, se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Si devono iscrivere all’albo delle imprese artigiane:
- impresa individuale
- SNC purché la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
- SAS purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nall’Albo. Per le SAS è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo
- SRL con unico socio
- SRL pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, partecipi al lavoro e possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
- società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
- consorzi e società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in apposita sezione separata.
L’iscrizione è condizione per:
- concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
- costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l’INPS
- uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.
FONTE: CCIAA Vicenza