Regione Lombardia: Finanziamento Credito Adesso “Evolution”
14 Maggio 2020Contributo Innovazione Veneto 2: dal 30% al 50% a fondo perduto per innovare la tua Impresa
25 Maggio 2020RIAPRE IL CONTRIBUTO INTERNAZIONALIZZAZIONE VENETO
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Contributo per: SPESE MARKETING, SUPPORTO CONTRATTUALE e TEMPORARY EXPORT MANAGER
BENEFICIARI
MPMI compresi i consorzi, le società consortili e le società cooperative che svolgono un’attività, principale o secondaria, appartenente alle seguenti sezioni: C) “Attività manifatturiere”, F) “Costruzioni”, I) “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J) “Servizi di informazione e comunicazione.
AGEVOLAZIONE
Importo massimo presentabile su cui si riceve il contributo: 50.000 € ( 80.000 € per i consorzi d’impresa e cooperative ) – contributo in conto capitale.
A.1) PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE: contributo pari al 40% delle spese ammissibili
B.1) PIANIFICAZIONE STRATEGICA: contributo pari al 40% delle spese ammissibili
B.2) SUPPORTO NORMATIVO E CONTRATTUALE: contributo pari al 30% delle spese ammissibili
C.1) AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO (Temporary Export Manager – TEM): contributo pari al 50% delle spese ammissibili
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte del soggetto richiedente, di servizi specialistici per l’internazionalizzazione tra quelli di seguito indicati.
Per la realizzazione del progetto è possibile selezionare fino ad un massimo di 4 diversi servizi specialistici (A.1; B.1; B.2; C.1), con importi cumulabili tra loro.
A.1 – PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE
B.1 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA
B.2 – SUPPORTO NORMATIVO E CONTRATTUALE
Con riferimento ai servizi riferiti alle aree di servizio “A – Promozionale” e “B – Strategica”, l’impresa o ente fornitore deve essere registrato e pubblicato nella sezione “Catalogo dei fornitori” del portale “Innoveneto.org” e svolgere un’attività coerente con la tipologia di servizio specialistico selezionato. Le persone fisiche utilizzate dai fornitori per l’effettiva erogazione dei servizi specialistici selezionati devono avere già maturato almeno 3 anni di esperienza nella prestazione dello specifico servizio, documentata attraverso apposito modello. La mancata attestazione sul possesso dei requisiti tramite il modello “Allegato C1” comporta l’inammissibilità della domanda di sostegno.
C.1 – AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO (temporary Export Manager – TEM)
Il Temporary Export Manager (TEM) riconosciuto, deve essere accreditato in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, oppure un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando. Tramite apposito modello il Temporary Export Manager individuato dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
– Esperienza di almeno 3 anni, conseguita entro la data di pubblicazione del presente bando, nel ruolo specifico di Temporary Export Manager, ovvero esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di International Business Development Manager. L’esperienza dovrà essere stata maturata riguardo ai settori in cui opera il soggetto che ha presentato la domanda di sostegno.
– Conoscenza avanzata (almeno di livello C-1 in “comprensione”, “parlato”, “scritto”) di almeno 2 lingue straniere.
La mancata attestazione del possesso dei predetti requisiti tramite il modello “Allegato C1”, sottoscritto dall’interessato, comporta l’inammissibilità della domanda di sostegno.
La società di Temporary Export Manager, ovvero il Temporary Export Manager qualora libero professionista, deve essere comunque iscritta al “Catalogo dei fornitori” del portale Innoveneto tra i soggetti che erogano “Servizi di internazionalizzazione”. L’acquisizione del Temporary Export Manager deve avvenire nella forma di contratto di servizio sottoscritto tra la società di Temporary Export Manager, ovvero il Temporary Export Manager qualora libero professionista, e l’impresa.
Sono ammissibili le spese pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, che rispettano il principio della congruità della spesa, sostenute e pagate dal soggetto che ha presentato la domanda di concessione del sostegno.
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute verso fornitori iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese e censiti con codice ATECO idoneo alla prestazione del servizio di consulenza/assistenza, ovvero verso organismi di diritto pubblico o università pubbliche.